I corsi per alimentaristi organizzati o accreditati dalle Ausl non esistono più, ma ogni impresa del settore alimentare deve comunque dimostrare, in caso di controllo ufficiale, che i propri dipendenti sono formati e aggiornati in materia di igiene alimentare, con modalità decise dall’impresa stessa.

La Regione Emilia-Romagna, con la Legge regionale n. 9 del 25 luglio 2025ha abrogato la Legge n. 11 del 24 giugno 2003 “Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria” che prevedeva specifici obblighi formativi per il personale alimentarista, tra cui il possesso dell’attestato di formazione di cui all’art. 3 di detta Legge.
Tale legge infatti era stata emanata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “Pacchetto Igiene”, vale a dire l’insieme del Regolamenti Comunitari che definiscono a livello europeo, gli obblighi sia per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che per le Autorità competenti addette ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

In particolare, il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, destinato a tutti gli operatori del settore alimentare, definisce come principale responsabile della sicurezza alimentare l’operatore, che può decidere autonomamente con quali modalità gestire il bisogno formativo all’interno del suo stabilimento.

Tutte le informazioni in merito sono disponibili qui e nel portale Salute della Regione EmiliaRomagna