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La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per 30 milioni di euro concessi dallo Stato italiano a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nel contesto dell'emergenza Covid-19. Il regime è stato approvato in base al quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020.

Il regime mira a dare accesso agli strumenti finanziari a disposizione delle PMI dei suddetti settori necessari a coprire il loro fabbisogno immediato di capitale circolante, aiutandole così a proseguire le loro attività. In particolare, il sostegno sarà concesso sotto forma di prestiti a tasso zero da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'importo del prestito a tasso zero per impresa non supererà i 30.000 euro e i contratti di prestito saranno firmati entro il 31 dicembre 2020.

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Si ricorda che il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno, ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30.000 euro per quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 200.000 euro per tutte le altre.

Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato.

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell'emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.


Per approfondire, vai al sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia

Ultimo aggiornamento: 02-05-2024, 13:05