La Direttiva 2005/36/CE istituisce un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo della direttiva è di contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, realizzare una maggiore liberalizzazione della prestazione di servizi, favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche, nonché semplificare le procedure amministrative.
La direttiva si applica esclusivamente alle professioni regolamentate.
Nei paesi in cui la professione NON è regolamentata, il titolare della qualifica professionale acquisita in un altro paese non deve chiederne il riconoscimento e può esercitare la professione liberamente alle medesime condizioni valevoli per i cittadini dello Stato membro in questione. Dovrà, però, dimostrare che ha esercitato la professione nello Stato membro di provenienza.
Prestazione di servizi temporanea
Si parla di prestazione di servizi temporanea quando un cittadino europeo intende esercitare la propria professione temporaneamente in uno Stato membro diverso dal proprio.
In questo caso NON è necessario richiedere il riconoscimento della qualifica ma è sufficiente presentare una dichiarazione presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale si presta temporaneamente servizio.
Non tutti gli Stati mebri richiedono la dichiarazione.
Per avere informazioni dettagliate su come fare e a chi prentare la dichiarazione, l'interessato deve contattare il punto di contatto nazionale (vedi più avanti)
Professioni con riconoscimento automatico
Ci sono delle professioni i cui requisititi minimi di formazione sono stati armonizzati a livello comunitario:
- medico;
- infermiere;
- dentista;
- veterinario;
- ostetrica;
- farmacista;
- architetto;
Il regime di riconoscimento automatico prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante NON può richiedere documenti che specifichino la formazione acquisita.
A chi si applica la direttiva
La direttiva si applica:
- ai cittadini dei 27 Stati membri;
- ai cittadini di Islanda, Norvegia Liechtenstein;
- ai cittadini dei paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione europea;
- cittadini dei paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (ad esclusione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca);
- ai cittadini di paesi terzi aventi lo status di rifugiato;
- ai cittadini dei paesi terzi tirolari di un diploma ottenuto nell'ambito dell'insegnamento superiore che abbiano ricevuto un'offerta da lavoro dipendente (ad esclusione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca).
Le qualifiche professionali acquisite in un paese terzo
Al direttiva 2005/36/CE non è applicabile alle qualifiche professionali acquisite in un paese terzo. Il titolare di tale qualifica dovrà richiedere il riconoscimento secondo le norme vigenti nello stato membro nel quale intende stabilirsi.
La direttiva si applica a partire da un'eventuale seconda domanda di riconoscimento per poter esercitare la professione in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso il primo riconoscimento.
Banca dati delle professioni regolamentate
Banca dati della Commissione europea che offre al cittadino una panoramica delle professioni regolamentate e lo aiuta a conoscere se la propria professione è regolamentata nel paese in cui intende stabilirsi.
Punti di contatto nazionale
I Punti di contatto nazionale sono sportelli competenti per le qualifiche professionali e aiutano il cittadino europeo a a trovare l'autorità competente e i documenti che deve presentare per il riconoscimento.
Guida all'Utente
Pubblicazione del Dipartimento per le Politiche Europee sulla Direttiva 2005/36/CEE
Ultimo aggiornamento: 10-05-2023 13:49