Tutti i cittadini europei e i cittadini non europei ma appartenenti a ad un Paese Shengen (Islanda, Liechtenstein; Norvegia e Svizzera) hanno diritto circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.
Nei confronti di tali cittadini non si applicano le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, ma trovano applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 e del D.Lgs n.32 del 28 febbraio 2008.
Il cittadino di uno dei paesi Shengen che intende soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai 3 mesi possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale.
La richiesta di dichiarazione di presenza va fatta entro 8 giorni dall'ingresso.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
In mancanza della dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.
Il cittadino europeo che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 3 mesi deve provvedere alla registrazione presso l'ufficio anagrafe del Comune dove vuole prendere la residenza
Alla domanda si deve allegare la documentazione attestante:
- l'esercizio di un'attività lavorativa o, nel caso il richiedente sia studente, l'iscrizione presso un istituto di istruzione pubblico o privato;
- la disponibilità di risorse economiche sufficienti al mantenimento proprio e dei familiari a carico (è possibile fare un'autocertificazione);
- la titolarità di un'assicurazione sanitaria;
- La disponibilità di risorse economiche sufficienti può essere dichiarata tramite "autocertificazione" (vedi anche scheda su "diritto di soggiorno")
Il comune rilascia al richiedente un attestato di iscrizione anagrafica. L'attestato di iscrizione anagrafica sostituisce la carta di soggiorno.
L’inosservanza della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
Documentazione utile:
Autocertificazioni
D.Lgs. nr. 32 del 28 febbraio 2008
D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007